D.M. 8 MARZO 2010 N. 65: L’OBBLIGO DEL RITIRO DEI RAEE “UNO CONTRO UNO”

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Il Decreto Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ” ha dato applicazione all’ articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005 (poi abrogato e sostituito, con contenuti analoghi, dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 ) , che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori.

Il cit. DM ha il compito di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici:

a) da parte dei distributori, al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario,

b) da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta .

Esso inoltre, in applicazione dell'articolo 6, comma 3[1], del citato decreto n. 151 del 2005, prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonché degli installatori e dei gestori di centri di assistenza  che agiscano in nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti.

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta”

L’Articolo 1 del decreto “Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta dispone che i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 151, cioè i soggetti iscritti nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n. 580[2], e s.m. che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica (AEE), destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita (comma 1).

I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Il comma secondo specifica che rientra nella fase della raccolta, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1[3], del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3[4] del Decreto 65/2010, solamente se vengono rispettate le seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal D.Lgs. n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE provenienti dai nuclei domestici sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.

 

Il Registro dei distributori

Il comma terzo dell’articolo 1 disciplina le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei distributori che effettuano il raggruppamento con le modalità tassative sopra descritte. In tali casi i distributori adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro dei RAEE domestici,

di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I (Schema 1.1), dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, cioè con il documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari, è conservato dal distributore per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta

Il Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta è disciplinato dall’articolo 2 del DM. Tale articolo, come il successivo articolo 3, disciplina il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, solo se riguarda:

a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento da parte dei distributori (che deve avvenire con le modalità sopra delineate);

b) nei casi in cui il raggruppamento dei distributori sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;

c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento dei distributori al centro di raccolta;

d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

Il trasporto di cui alle lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'Allegato II (Schema 1.2), numerato e redatto in tre esemplari (comma secondo).

Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.

Il trasportatore, se diverso dal distributore,  provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE,  trattenendo per sè un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario mediante il quale i distributori adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Il trasporto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento.

Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

E’ obbligo dei distributori adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subìto processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (comma 4).

[1] “3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.”

[2] Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[3] Ai sensi del quale “a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;”.

[4] Cioè la comunicazione relativa all’Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici.

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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