D.M. 1/2/2018 sui formulari per la microraccolta: semplificazioni o esclusioni non previste?

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Il 23 febbraio 2018 è entrato in vigore il DECRETO del MINISTERO DELL’AMBIENTE  1 febbraio 2018  recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi” ( pubblicato sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018).

Si tratta del decreto applicativo dell’ art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che, con decreto del Ministero dell’ambiente siano definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Il nuovo decreto definisce, in particolare, nell’art.1, le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso della c.d. “microraccolta dei rifiuti” intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo. Il quale dispone altresì che “ Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe

intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,  nello  spazio  relativo  alle   annotazioni   dev’ essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.

Il nuovo decreto definisce altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

Semplificazione del documento di trasporto  per  la  raccolta  presso
più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.

Il  decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del Dlgs 152/2006  nonchè ai soggetti iscritti all’Albo  nazionale  gestori  ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’ art. 1, comma 124  della legge 4 agosto 2017, n. 124, che dispone:

“124. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto di cui al comma 123, l’ Albo nazionale gestori  ambientali…, individua le  modalità  semplificate  d’iscrizione  per  l’esercizio della attività di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  di  metalli ferrosi e non ferrosi, nonchè i quantitativi annui massimi  raccolti e trasportati  per  poter  usufruire  dell’iscrizione  con  modalità semplificate.”

Si tratta quindi di semplificazioni solo per i trasportatori, non per i produttori né per gli smaltitori/recuperatori.

Nel caso di raccolta presso più produttori o  detentori  svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi  e non ferrosi  sono  accompagnati  dal  formulario  di  identificazione, conforme al modello di cui all’ allegato «A» del nuovo decreto, il quale sostituisce il modello “standard” di cui al D.M. 145/98, che rimane invece valido per tutte le altre attività di trasporto.

L’attività di  raccolta sopra descritta deve, in ogni  caso,  concludersi  nell’ambito  della giornata in cui ha avuto inizio.

Il  formulario  di  identificazione per la “microraccolta” di metalli ferrosi e non ferrosi   è  compilato  secondo  le modalità indicate nell’allegato «B» del nuovo decreto (MODALITÀ DI  COMPILAZIONE  DEL  FORMULARIO  DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO).  

Per la compilazione dell’allegato «A» il nuovo decreto richiama l’ allegato «C» al D.M. Ambiente  1°  aprile 1998, n. 145 , cioè la DESCRIZIONE TECNICA contenuta nel  Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti .

Viene inoltra richiamata come applicabile la  “Circolare  del  Ministero  dell’ambiente  4  agosto  1998,   n. Gab/Dec/812/98 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998  n.  212)  sulla compilazione dei registri di carico  e  scarico  dei  rifiuti  e  dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

L’Allegato B dispone poi che, per quanto non specificato nelle norme  sopra richiamate, i soggetti coinvolti nella “microraccolta” devono attenersi alle seguenti istruzioni  : 

  • il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo  formulario  e  vi   annota/allega   l’elenco   dei   singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
  • nel caso di raccolta effettuata per un  numero  di  produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo (ciò significa che un singolo formulario non può essere utilizzato per più di 10 produttori);
  • le informazioni relative alle caratteristiche di  pericolo del rifiuto di cui al campo [4] nonchè quelle relative al campo [8]  sono  inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

Il nuovo D.M. dispone inoltre che, durante l’attività di raccolta e trasporto, il   trasportatore   emette   quattro   copie   del   formulario   di identificazione. Il trasportatore deve provvedere a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione.   Una  copia  rimane  presso  l’ultimo  produttore  o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.  Le stesse devono essere  controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Il trasportatore provvede a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione. 

La maggiore novità del nuovo D.M. è relativa al soggetto che deve emettere i formulari. Tale soggetto è identificato nel trasportatore, il quale inoltre “provvede a far compilare, datare  e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del  formulario  di identificazione” , conformemente alla  regola generale di cui all’art.193, comma secondo, che dispone:

“Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.”

L’art.193 si limita a prescrivere il numero delle copie del formulario da redarre (quattro) senza indicare chi le debba “emettere” ed i soggetti che lo devono firmare (i produttori) e controfirmare (i trasportatori, che in tal modo danno  atto di aver ricevuto i rifiuti) e dunque il disposto del nuovo decreto risulta conforme, sul punto, al disposto di legge.

Non può invece dirsi lo stesso per quanto disposto dall’Allegato B laddove si afferma che  “nel caso di raccolta effettuata per  un  numero  di  produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo”, in quanto la compilazione di un FIR compete, per legge, al produttore e non al trasportatore che, invece, la controfirma.

Nel formulario di identificazione, dei metalli ferrosi e non, ciascun produttore o detentore deve riportare, nell’ordine cronologico in cui è  intervenuto,  il  proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo  presso  cui  è stato effettuato il prelievo.

Si rammenta che, ai sensi della regola generale di cui all’art.193, comma secondo:

 “Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.”

Il  punto  5 dell’articolo 3 del  nuovo D.M. prevede che una copia del formulario sia conservata dal trasportatore  e  una dal destinatario; ed è quest’ ultimo ad avere l’obbligo di provvedere  a restituire la quarta  copia in originale all’ultimo produttore e  a  trasmettere,  anche  tramite posta elettronica certificata,  una  fotocopia  del  formulario  agli altri produttori o detentori intervenuti.

Dobbiamo però rilevare che, a nostro sommesso avviso, il disposto di cui sopra contiene un errore materiale in quanto, se il destinatario del rifiuto deve trattenere una sola copia del formulario, come può poi trasmetterne una copia all’ultimo produttore? Riteniamo quindi che il destinatario del rifiuto debba  trattenere due  copie del formulario, per poi trasmetterne una copia all’ultimo produttore.

Se l’errore del D.M. è quello da noi rilevato (cioè che il destinatario deve trattenere due copie del formulario e restituirne una al produttore) allora appare però evidente che il nuovo decreto ministeriale ha posto in essere  una diversa ripartizione degli obblighi tra i soggetti coinvolti, rispetto a quella prevista come regola generale dal comma secondo dell’articolo 193 che dispone:

“Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti.”

Il nuovo DM prevede che l’onere della trasmissione della quarta copia del formulario in originale all’ultimo produttore e  di una  fotocopia  del  formulario  agli altri produttori o detentori , sia a carico del destinatario e non del trasportatore.

Il  DM, laddove prevede tali obblighi a carico del destinatario e non del trasportatore si  pone in contrasto con una norma imperativa di legge (l’art.193. comma 2) .

Non ci sembra infatti che questa diversa ripartizione degli obblighi attenga ad una mera “modalità semplificata”  di compilazione del formulario (che è quanto il nuovo DM è legittimato a fare), in quanto il  DM si pone in contrasto non con il DM 145/98 cit., bensì con la norma imperativa di legge di cui il cit. decreto costituisce mera applicazione. Non possiamo quindi fare a meno di sollevare dubbi circa la legittimità di tale norma e l’obbligo/necessità di una sua disapplicazione.

Dobbiamo però ulteriormente rilevare che l’errore di cui al punto 5 dell’articolo 3 del DM potrebbe consistere nell’aver attribuito al destinatario l’obbligo di restituire la quarta copia del formulario. In tale ipotesi, conforme alle leggi vigenti, risulterà necessario che il Ministero corregga l’errore e indichi che l’obbligo è del trasportatore.

Si rammenta che l’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto  2017,  n.  124  autorizza il  Ministero dell'ambiente a  definite  modalità  semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l’esercizio   delle attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e non ferrosi, senza autorizzare l’estensore ministeriale a porre in essere norme in contrasto con norme imperative di legge o dirette ad abrogare queste ultime.

 Viene poi confermato che ogni soggetto intervenuto conserva la copia  del  formulario  di identificazione per cinque anni.

Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

 L’art.4 del nuovo decreto dispone che i trasportatori di metalli ferrosi e non, che possiedano le caratteristiche individuate nel D.M.,  possono adempiere all’obbligo  di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione  in ordine cronologico per cinque anni dei formulari  di  identificazione rifiuti. Quindi anziché tenere sia i registri che i formulari i soggetti individuati sono tenuti alla compilazione e conservazione solo dei formulari  .

Anche quest’ ultima presunta “semplificazione” si traduce in realtà in una “esenzione” per i trasportatori di metalli, ferrosi e non, dall’obbligo  della tenuta dei registri di carico e scarico, previsto da una norma imperativa di legge e cioè dal primo comma dell’articolo 190 del Dlgs 152/2006 e s.m. che detta:

“1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:  b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti…”.

Anche in questo caso riteniamo assai dubbia la legittimità di tale esenzione, per palese contrasto con una norma sovraordinata ed in carenza di una norma di legge che autorizzi il nuovo decreto ad abrogare o modificare norme di legge.

Si rammenta che in altri casi è stata posta in essere la presunta semplificazione di cui si parla, ma ciò è stato fatto mediante una norma di legge, come quella di cui al comma 1-ter dell’articolo 190, ai sensi del quale: “ 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’ obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:  a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, ..” e non mediante un decreto applicativo di una norma di legge. 

Raccolta e trasporto occasionali  

Infine l’art.5 del nuovo DM dispone che le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto  occasionale  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, debbano operare d’intesa  con  i  comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che  consentano  la  temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme  che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Per raccolta e  trasporto  occasionale  si  intende  l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Le disposizioni di cui al comma 5 sembrano veramente estranee all’oggetto del nuovo decreto in quanto attengono alle condizioni per l’iscrizione all’ Albo nazionale gestori  ambientali  dei veicoli delle  associazioni  di  volontariato  e  degli  enti  religiosi e, quindi, sono disposizioni applicative dell’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto  2017,  n.  124, e non del comma 123,  che prevede che l’Albo nazionale gestori  ambientali   individui le  modalità  semplificate  d’ iscrizione  per  l’ esercizio delle  attività  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  di  metalli ferrosi e non ferrosi, nonché  i quantitativi annui massimi  raccolti e trasportati  per  poter  usufruire  dell’ iscrizione  con  modalità semplificate.

Il nuovo decreto definisce infatti “trasporto  occasionale”    “ l’ attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive”.  Anche sul disposto dell’articolo 5 abbiamo più di una perplessità in relazione alla sua legittimità.

Bernardino Albertazzi

Docente Seminari e Master Ambiente
Regione Emilia-Romagna, A.R.P.A. Emilia-Romagna, Liguria e Unione Province Emilia-Romagna

Docente Seminari e Master Ambiente
Unione Province Emilia-Romagna, Confservizi Emilia-Romagna, UNIONCAMERE Emilia-Romagna

già Direttore Area Legale
riviste "RIFIUTI SOLIDI" e "INGEGNERIA AMBIENTALE" (ed. CIPA - Milano)

Responsabile Area Legale 
"Osservatorio Bonifiche" Università "Bocconi" Milano

già Direttore e Presidente Comitato Tecnico Scientifico 
del sito-rivista GUIDAMBIENTE, ed.Maggioli

 

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